LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 20-01-1997
REGIONE MARCHE

Norme in materia di animali da affezione e
prevenzione del randagismo.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE N. 8
del 24 gennaio 1997
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge regionale:

 

 

ARTICOLO 1

 (Finalità )
 1.  La Regione tutela le condizioni di vita degli animali
da affezione, promuove la protezione degli stessi e il
controllo del randagismo al fine di realizzare su tutto il
territorio regionale un corretto apporto uomo - animale.
  2.  Ai fini della presente legge si intendono per animali
da affezioni gli animali appartenenti a specie mantenute
per compagnia o diporto, senza fini produttivi o alimentari.
  3.  Allo scopo di garantire il benessere degli animali è
vietato causare loro dolore o sofferenza e organizzare
spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche o private
che possano comunque comportare maltrattamenti o
sevizie.
  4.  All' attuazione della presente legge provvedono, nei
rispettivi ambiti di competenza, la Regione, le Province
i Comuni singoli o associati, le Comunità  Montane e le
Aziende unità  sanitarie locali, con la collaborazione
delle associazioni protezionistiche, naturalistiche e di
volontariato interessate iscritte all' albo regionale.

 
Note:

              IL  TESTO  DELLA  LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA
          DELLE  NOTE  REDATTE  DAL  SERVIZIO  LEGISLATIVO  E  AFFARI
          ISTITUZIONALI  AI  SENSI  DELL'ARTICOLO  7  DEL REGOLAMENTO
          REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36.
              IN  APPENDICE  ALLA  LEGGE  REGIONALE,  AI  SOLI   FINI
          INFORMATIVI, SONO ALTRESI' PUBBLICATI:
              a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A
          CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI).
              b)   L'UFFICIO   O   SERVIZIO   REGIONALE  RESPONSABILE
          DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).


 

 

ARTICOLO 2

 (Compiti dei Comuni)
 1.  I Comuni singoli o associati e le Comunità  montane
provvedono:
a) al ricovero, alla custodia e al mantenimento temporanei
dei cani nei casi previsti dagli articoli 86 e 87 del
regolamento di polizia veterinaria approvato con dpr
8 febbraio 1954, n. 320 e comunque quando ricorrono
esigenze sanitarie di profilissa;
  b) al ricovero, alla custodia e al mantenimento dei cani
catturati per il tempo necessario alla restituzione ai proprietari
e ai detentori o all' affidamento ad eventuali
richiedenti;
  c) al ricovero, alla custodia e al mantenimento dei cani
per i quali non è  possibile la restituzione o l' affidamento;
  d) all' applicazione delle sanzioni amministrative previste
dall' articolo 21.
  2.  I Comuni singoli o associati e le Comunità  montane
provvedono al risanamento dei canili esistenti e costruiscono
rifugi per cani nel rispetto dei requisiti indicati agli
articoli 3 e 4.

 
Note:

          Nota all'articolo 2, comma 1, lettera a):
              Il testo degli articoli 86 e 87 del D.P.R. n.  320/1954
          è  il seguente:
              "Art.  86  -  I  cani  ed  i  gatti che hanno morsicato
          persone o animali, ogni qualvolta sia possibile catturarli,
          devono essere isolati  e  tenuti  in  osservazione  per  10
          giorni nei canili comunali.
              L'osservazione  a  domicilio può  essere autorizzata su
          richiesta  del  possessore  soltanto   se   non   risultano
          circostanze  epizoologicamente  rilevanti  ed  in tale caso
          l'interessato   deve    dichiarare    di    assumersi    la
          responsabilità   della  custodia dell'animale e l'onere per
          la vigilanza da parte del veterinario comunale.
              Alla predetta  osservazione  ed  all'isolamento  devono
          essere  sottoposti  i  cani ed i gatti che, pure non avendo
          morsicato,     presentano     manifestazioni     riferibili
          all'infezione  rabica, nonchè  in sede opportuna, gli altri
          mammiferi che presentano analoghe manifestazioni.  Ai  fini
          della  diagnosi  anche  questi  animali  non  devono essere
          uccisi  se  il  loro  mantenimento  in  vita  può    essere
          assicurato senza pericolo.
              Durante il predetto periodo di osservazione gli animali
          non devono essere sottoposti a trattamenti immunizzanti.
              Nei   casi  di  rabbia  conclamata  il  sindaco  ordina
          l'immediato abbattimento degli animali.
              Qualora, durante il periodo di  osservazione  l'animale
          muoia  o venga ucciso prima che il veterinario abbia potuto
          formulare  la  diagnosi,  si  procede   agli   accertamenti
          diagnostici di laboratorio.
              E'  vietato  lo  scuoiamento  degli  animali  morti per
          rabbia, i quali devono essere distrutti ai sensi  dell'art.
          10, lettera e), del presente regolamento.
              Il  luogo  dove  è  stato isolato l'animale deve essere
          disinfettato".
              "Art. 87 - I cani ed i gatti morsicati da altro animale
          riconosciuto rabido o fuggito o rimasto ignoto  devono,  di
          regola,  essere  subito  soppressi  con  provvedimento  del
          sindaco semprechè  non debbano prima sottostare al  periodo
          di  osservazione  di  10  giorni  per  avere, a loro volta,
          morsicato persone o animali.
              Tuttavia  su  richiesta  del   possessore,   l'animale,
          anzichè   essere  abbattuto  può   essere  mantenuto  sotto
          sequestro,  a  spese  del  possessore  stesso,  nel  canile
          municipale  o  in  altro  locale  stabilito  dall'autorità
          comunale dove non possa nuocere, per un periodo di  mesi  6
          sotto vigilanza sanitaria.
              Allo stesso periodo di osservazione devono sottostare i
          cani  ed  i  gatti  contaminati  o sospetti di essere stati
          contaminati da altro animale riconosciuto rabido.
              I cani ed i gatti  morsicati  da  animali  sospetti  di
          rabbia  sono  sottoposti  a sequestro per soli 10 giorni se
          durante  questo  periodo  l'animale   morsicatore   si   è
          mantenuto sano.
              Nel  caso che l'animale venga sottoposto a vaccinazione
          antirabbica post-contagio da iniziarsi non oltre  5  giorni
          per ferite alla testa e non oltre 7 giorni negli altri casi
          dal  sofferto contagio, il predetto periodo di osservazione
          può  essere ridotto a mesi 3 o anche a mesi 2 se  l'animale
          si  trova  nel  periodo di protezione antirabbica vaccinale
          pre-contagio.
              Durante il periodo del  trattamento  antirabbico  post-
          contagio   l'animale  deve  essere  ricoverato  nel  canile
          municipale    o    presso    Istituti    universitari     o
          zooprofilattici.
              I  cani  ed  i gatti morsicati possono essere spostati,
          con  le  norme  degli  articoli  14  e  15   del   presente
          regolamento,  durante  il periodo di osservazione, soltanto
          entro 7 giorni dalla sofferta morsicatura.
              Qualora durante il periodo di osservazione il cane o il
          gatto  morsicato  muoia  o  venga  ucciso,  si  procede  in
          conformità   di  quanto  previsto  dai  commi  5, 6 e 7 del
          precedente articolo".


 

 

ARTICOLO 3

 (Canili)
 1.  I canili dei Comuni singoli o associati e delle Comunità
montane, nonchè  i canili privati e quelli polivalenti
a valenza multizonale devono possedere i seguenti requisiti;
  a) un reparto per la custodia dei cani catturati, dotato di
un ingresso a doppio cancello;
  b) un reparto costituito da più  box da adibire all' osservazione
dei cani morsicati o morsicatori;
  c) un reparto adibito a cucina con annesso deposito per
gli alimenti;
  d) un reparto da adibire ad ambulatorio veterinario per
tutti gli interventi di natura sanitaria compresa la soppressione
eutanasica degli animali;
  e) un' area da utilizzare per il lavaggio e la disinfezione
degli automezzi e di tutte le attrezzature in dotazione al
canile;
  f) servizi igienici;
  g) un impianto di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi
secondo la normativa vigente;
  h) una superficie per la collocazione dei box da adibire
a rifugio.

 

 

ARTICOLO 4

 (Rifugi)
 1.  Per rifugi si intendono le strutture adibite alla custodia
e al mantenimento degli animali da affezione.
  2.  I rifugi dei Comuni singoli o associati e delle Comunità
montane, nonchè  i rifugi privati, devono possedere
i seguenti requisiti:
a) una superficie per la collocazione del box destinati ad
ospitare gli animali;
  b) un reparto di isolamento;
  c) un locale adibito al deposito e alla preparazione dei
cibi;
  d) un locale riservato all' attività  di sanità  pubblica
veterinaria;  e) un idoneo impianto di approvvigionamento idrico;
  f) un impianto di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi
secondo la normativa vigente.
  3.  Nelle strutture di cui al comma 1 possono essere tenuti
in custodia a pagamento gli animali da affezione di
proprietà  ed è  inoltre garantito il servizio di pronto
soccorso.

 

 

ARTICOLO 5

 (Compiti delle AUSL)
 1.  Il servizio veterinario dell' AUSL territorialmente
competente assicura:
a) il trattamento profilattico contro la rabbia, l' echinococcosi
e altre malattie trasmissibili;
  b) le operazioni di tatuaggio dei cani vaganti catturati
che risultano non tatuati, nonchè  dei cani ospitati presso
le strutture di ricovero;
  c) il controllo igienico - sanitario sulle strutture di ricovero
ed i trattamenti sanitari necessari;
  2.  Ai fini di cui alle lettere a) e b) del comma 1, i Comuni
singoli o associati e le Comunità  montane, mettono a
disposizione del servizio veterinario locali adeguati.
  3.  Il servizio veterinario dell' AUSL territorialmente
competente assicura altresì ;
  a) l' accalappiamento dei cavi vaganti e la consegna dei
cani catturati o restituiti alle strutture di ricovero previa
affettuazione delle profilassi previste dalla lettera a) del
comma 1;
  b) il ritiro e la consegna alle strutture di ricovero con
pronto soccorso dei cani feriti segnalati da cittadini o da
associazioni di protezione animale;
  c) il ritiro delle spoglie animali per l' avvio alla sardigna
presso una discarica autorizzata.

 

 

ARTICOLO 6

 (Anagrafe canina)
 1.  Presso il servizio veterinario di ogni AUSL è  istituita
l' anagrafe canina.
  2.  I proprietari o detentori di cani sono tenuti ad iscrivere
i proprio animali all' anagrafe di cui al comma 1 entro
dieci giorni dalla nascita o dall' acquisizione del possesso.
  3.  All' atto dell' iscrizione viene compilata apposita scheda
segnaletica.

 

 

ARTICOLO 7

 (Obblighi degli allevatori o detentori di cani
a scopo di commercio)
 1.  Gli allevatori di cani a scopo di commercio
hanno l' obbligo di tenere un apposito registro di carico
e scarico degli animali, secondo le modalità  previste nel
regolamento di cui all' articolo 20.

 

 

ARTICOLO 8

 (Tatuaggio del cane)
 1.  Il servizio veterinario delle AUSL provvede, entro
trenta giorni dall' iscrizione all' anagrafe, al tatuaggio
degli animali mediante impressione di una sigla di riconoscimento
composta da:
a) numero dell' AUSL;
  b) sigla della provincia;
  c) numero di iscrizione all' anagrafe canina.
  2.  Le tecniche impiegate per il tatuaggio è  la parte interna
della coscia destra.
  3.  Le tecniche impiegate per il tatuaggio debbono essere
tali da evitare sofferenza all' animale.
  4.  Per i cuccioli il tatuaggio deve essere effettuato entro
un periodo di tempo compreso tra il terzo e il quarto mese
di vita.
  5.  Il tatuaggio è  eseguito previa corresponsione della
tariffa regionale a cura dei servizi veterinari delle AUSL
o dei veterinari delle società  cinofile o delle associazioni
di protezione degli animali o da veterinari all' uopo autorizzati
dalle AUSL mediante apposita convenzione.
  6.  Il tatuaggio deve essere effettuato, con le stesse modalità
previste per il cane, anche su tutti gli esemplari di
lupo (canis lupus) tenuti in cattività  per qualsiasi scopo.
  7.  La spesa per il tatuaggio dei cani randagi è  a carico
dei Comuni singoli o associati o delle Comunità  montane.

 

 

ARTICOLO 9

 (Segnalazione di morte, scomparsa e trasferimento)
 1.  I proprietari o detentori degli animali devono segnalare
al servizio veterinario dell' AUSL competente per
territorio:
a) la scomparsa dell' animale immediatamente con il
mezzo di comunicazione più  veloce, cui seguirà  entro tre
giorni di comunicazione scritta;
  b) la morte dell' animale entro il secondo giorno successivo
all' evento, per consentire eventualmente al servizio
veterinario l' accertamento delle cause di morte, qualora
le medesime non siano riferibili a malattia comune già
diagnosticata;
  c) il trasferimento a qualsiasi titolo dell' animale entro i
quindici giorni successivi.
  2.  La segnalazione di cui alle lettere a) e b) deve essere
fatta con il mezzo di comunicazione più  rapido e confermata
per iscritto entro cinque giorni dall' evento.
  3.  La segnalazione di cui alla lettera c) deve essere fatta
per iscritto.

 

 

ARTICOLO 10

 (Abbandono di animali da affezione)
 1.  E' vietato abbandonare animali da affezione di cui si
abbia la proprietà  o la detenzione.
  2.  Nel caso in cui il proprietario o il detentore intenda
rinunciare alla proprietà  o alla detenzione dell' animale
d affezione per sopravvenuta e comprovata impossibilità
di mantenimento, deve darne immediata comunicazione
al Sindaco del Comune di residenza che, accertata
la fondatezza della motivazione, dispone il trasferimento
dell' animale nelle strutture di ricovero di cui agli articoli
3 e 4.
  3.  Gli animali da affezione catturati o ritrovati devono
essere immediatamente trasferiti alla struttura di ricovero
e sottoposti a visita veterinari.
  4.  Qualora si tratti di animali da affezione regolarmente
tatuati, essi sono restituiti dalla struttura di ricovero al
proprietario o al detentore il quale deve provvedere al
ritiro.
  5.  Sono equiparati all' abbandono, trascorsi sessanta
giorni dalla notifica di avvenuto ritrovamento dell' animale
da affezione, il mancato ritiro o la mancata rinuncia
alla proprietà .  Gli animali da affezione non reclamati
dopo tale termine possono essere ceduti a privati che
diano garanzia di buon trattamento o ad associazioni di
protezione animale, previo trattamento profilattico.
  6.  I responsabili delle strutture di ricovero di cui agli
articoli 3 e 4 danno comunicazione dell' avvenuto affidamento
all' AUSL di residenza del nuovo proprietario
ai fini dell' aggiornamento della scheda segnaletica di cui
al comma 3, articolo 6.
  7.  Gli animali da affezione vaganti catturati che risultano
non tatuati nonchè  gli animali da affezione ospitati presso
le strutture di ricovero devono essere tatuati.
  8.  Le spese per il ricovero degli animali da affezione
nonchè  per gli eventuali trattamenti sanitari sono a carico
dei proprietari o detentori.  Alla fissazione delle tariffe
per il ricovero provvedono i Comuni singoli o associati
e le Comunità  montane sulla base delle direttive stabilite
con decreto del Presidente della Giunta regionale entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge;  per le prestazioni sanitarie il proprietario o
il detentore è  tenuto alla corresponsione della tariffa
regionale alla AUSL.

 

 

ARTICOLO 11

 (Soppressione eutanasica e divieto
di sperimentazione degli animali da affezione)
 1.  La soppressione degli animali da affezione, ivi compresi
quelli di proprietà  e salvo quanto stabilito dagli
articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria
approvato con dpr 320/ 1954 e successive modificazioni
è  consentita esclusivamente se gravemente malati,
incurabili o di comprovata pericolosità .  Alla soppressione
provvedono in modo eutanasico i medici veterinari
che ne rilasciano idonea certificazione.
  2.  Gli animali da affezione catturati, ritrovati e quelli
ricoverati non possono essere usati a scopo di sperimentazione
salvo quanto stabilito dal dlgs 27 gennaio 1992,
n. 116, nè  essere soppresso, fatto salvo quanto stabilito
al comma 1.
  3.  E' vietato fare commercio o cessione gratuita di
animali da affezione al fine di sperimentazione.

 
Note:

          Note dall'articolo 11, comma 1:
              -  Per  il  testo degli articoli 86 e 87 del D.P.R.  n.
          320/1954 vedi nella nota dall'articolo 2, comma 1,  lettera
          a).
              -  Il  testo dell'articolo 91 del D.P.R. n. 320/1954 è
          il seguente:
              "Art. 91 - Nei casi in cui  l'infezione  rabica  assuma
          preoccupante  diffusione  il  prefetto  può   ordinare agli
          agenti adibiti alla cattura dei cani ed agli  agenti  della
          forza  pubblica  di  procedere,  ove  non  sia possibile la
          cattura, all'uccisione dei cani e  dei  gatti  vaganti,  ed
          adottare  qualunque  altro provvedimento eccezionale atto a
          estinguere l'infezione".
          Nota dall'articolo 11, comma 2:
              Il D.Lgs. n. 116/1992 reca: "Attuazione della direttiva
          n.  86/609/CEE  in  materia  di  protezione  degli  animali
          utilizzati   a   fini   sperimentali   o   ad   altri  fini
          scientifici".


 

 

ARTICOLO 12

 (Eccezioni)
 1.  Le norme relative all' iscrizione all' anagrafe canina ed
al tatuaggio non si applicano ai cani appartenenti alle
forze armate e di polizia semprechè  ne sia possibile
l' identificazione e a quelle che soggiornano per un periodo
massimo di quattro mesi sul territorio regionale al
seguito del proprietario o detentore a scopo di lavoro,
caccia, addestramento, turismo.

 

 

ARTICOLO 13

 (Cani provenienti da altre regioni o dall' estero)
 1.  I cani provenienti da Regioni nelle quale è  già  stato
attivato il servizio di anagrafe e tatuaggio sono soggetti
alla sola iscrizione all' anagrafe, considerando validi i
contrassegni già  apposti, mentre quelli provenienti
dall' estero o da regioni nelle quali tale servizio non è
stato istituto, sono soggetti sia all' iscrizione all' anagrage,
che al tatuaggio.
  2.  I proprietari o detentori degli animali di cui al comma
1 provvedono a farne denuncia al servizio veterinario
dell' AUSL competente per territorio, entro dieci giorni
dall' introduzione degli animali nel territorio regionale;

 

 

ARTICOLO 14

 (Trattamento della popolazione
e del randagismo felino)
 1.  Si applicano, in quanto incompatibili, alla popolazione
felina e alle strutture per il ricovero della stessa le
disposizioni di cui agli articoli 3;  4;  5, comma 1, lettera
c) e comma 3;  10, commi 1, 2, 3, 5 e 8;  11.
  2.  La presenza di colonie di gatti randagi, presso le quali
si registrano problemi igienico - sanitari o riguardanti il
benessere animale, deve essere segnalata al Comune
competente che dispone i necessari accertamenti del
servizio veterinario dell' AUSL.
  3.  Qualora si renda necessario, i Comuni singoli o associati
o le Comunità  montane, in accordo con il servizio
veterinario dell' AUSL, organizzano interventi di controllo
della popolazione felina che possono comprendere:
a) l' affidamento della colonia ad una associazione per la
protezione degli animali;
  b) il controllo delle nascite;
  c) la cattura e la collocazione degli animali in affidamento
od in altra sede più  idonea.
  4.  Le spese per gli interventi di controllo della popolazione
felina sono a carico delle AUSL.

 

 

ARTICOLO 15

 (Controllo delle nascite)
 1.  Il proprietario o detentore di un aninale da affezione
è  responsabile della sua riproduzione.
  2.  Al fine di diminuire il fenomeno del randagismo, i
servizi veterinari delle AUSL, sentite le associazioni di
protezione animale o su proposta delle stesse, individuano
interventi preventivi e successivi, atti al controllo
delle nascite dei cani e dei gatti randagi.
  3.  Gli interventi della limitazione delle nascite sono
effettuati previa corresponsione della tariffa regionale al
servizio veterinario dell' AUSL competente per territorio.
  Il proprietario o detentore può  altresì  ricorrere a
proprie spese agli ambulatori veterinari delle società
cinofile e delle associazioni di protezione animale, nonchè
ai medici veterinari liberi professionisti.

 

 

ARTICOLO 16

 (Contributi)
 1.  La Regione concede contributi ai Comuni singoli o
associati e alle Comunità  montane per la realizzazione
degli interventi di loro competenza previsti dalla presente
legge.
  2.  Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, la Giunta regionale, con propria
deliberazione, determina i criteri, le modalità  e i termini
per la presentazione delle domande e per la concessione
dei contributi.  La deliberazione è  pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione.  La liquidazione del contributo
è  effettuata con provvedimento del Dirigente del
servizio competente.

 

 

ARTICOLO 17

 (Programma di prevenzione)
 1.  La Regione, in collaborazione con le associazioni di
protezione degli animali e veterinari, promuove ed
attua:
a) programmi di informazione, da svolgere anche in
ambito scolastico con la collaborazione delle competenti
autorità  finalizzati al rispetto degli animali e alla difesa
del loro habitat;
  b) corsi di formazione e aggiornamento per il personale
della Regione, degli Enti locali e delle AUSL, addetto ai
compiti previsti dalla presente legge, nonchè  per le
guardie zoofile volontarie che collaborano con tali enti.

 

 

ARTICOLO 18

 (Servizio sostitutivo civile)
 1.  Per lo svolgimento delle loro attività , i Comuni singoli
o associati, le Comunità  montane, le associazioni protezionistiche
possono avvalersi anche di giovani iscritti
nelle liste di leva che intendono ottenere, ai sensi e per
gli effetti della legge 15 dicembre 1972, n. 772 e successive
modificazioni, il riconoscimento dell' obiezione di
coscienza.
  2.  Il servizio sostitutivo civile come guardia zoofila
avviene previa convenzione, ai sensi del dpr 28
novembre 1977, n. 1139, tra il Ministero della difesa e gli
enti o associazioni indicati.

 
Note:

          Nota all'articolo 18, comma 1:
              La legge n. 772/1972 reca: "Norme per il riconoscimento
          della obiezione di coscienza".
          Nota all'articolo 18, comma 2:
              Il  testo  del  D.P.R.  n.  1139/1977  reca:  "Norme di
          attuazione della  legge  15  dicembre  1972,  n.  772,  sul
          riconoscimento dell'obiezione di coscienza".


 

 

ARTICOLO 19

 (Funzioni di vigilanza)
 1.  Il COmune e la AUSL esercitano le funzioni di vigilanza
sull' osservanza delle leggi e dei regolamenti regionali
e locali, relativi alla protezione degli animali.
  2.  Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate altresì
dalle guardie zoofile dell' ENPA e dalle altre associazioni
di protezione animale nel rispetto e nei modi previsti
dal dpr 31 marzo 1970 (GU 2 giugno 1979, n. 150),
all' articolo 5, norme che specificano l' autonomia funzionale
delle guardie zoofile.
  3.  Nell' esercizio delle funzioni di cui all' articolo 18 le
guardie zoofile di cui al comma 2 si qualificano esibendo
apposito tesserino.
  4.  Le Province concorrono all' attuazione di quanto previsto
nella presente legge provvedendo a:
a) coordinare l' azione dei Comuni per l' installazione associata
di servizi per la vigilanza e il controllo della popolazione
canina e felina;
  b) promuovere ed attuare corsi di formazione per il
personale addetto ai servizi e strutture di cui alla lettera
a);
  c) attuare, mediante proprio personale o volontari specificatamente
specializzati, interventi per il controllo dei
cani inselvatichiti e di quelli randagi in ambiente silvestre
e montano, nonchè  integrare l' azione dei Comuni
nella vigilanza e controllo in ambiente extraurbano.

 
Note:

          Nota all'articolo 19, comma 2:
              Il testo dell'articolo  5  del  D.P.R.  31  marzo  1979
          (Perdita  della  personalità  giuridica di diritto pubblico
          dell'Ente nazionale  protezione  animali,  che  continua  a
          sussistere come persona giuridica di diritto privato) è  il
          seguente:
              "Art.  5  -  Ferma  rimanendo  la  qualifica di guardie
          giurate, le guardie zoofile aventi la qualifica  di  agenti
          di  pubblica  sicurezza  perdono  tale  ultima  qualifica e
          potranno essere utilizzate a titolo volontario  e  gratuito
          dai  comuni  singoli o associati e comunità  montane per la
          prevenzione e repressione delle infrazioni dei  regolamenti
          generali  e  locali, relativi alla protezione degli animali
          ed alla difesa del patrimonio zootecnico".


 

 

ARTICOLO 20

 (Regolamento regionale)
 1.  La Regione entro novanta giorni dall' entrata in vigore
della presente legge disciplina con apposito regolamento
le modalità  di attuazione della stessa.

 

 

ARTICOLO 21

 (Sanzioni)
 1.  Per la violazione delle norme di cui alla presente legge
si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie;
  a) da lire 150.000 a lire 450.000 per le violazioni dell' articolo
6, comma 2, dell' articolo 9 e dell' articolo 13;
  b) da lire 100.000 a lire 300.000 per le violazioni dell' articolo
8;
  c) da lire 300.000 a lire 1.000.000 per le violazioni
dell' articolo 10;
  d) da lire 5.000.000 a lire 10.000.000 per le violazioni
dell' articolo 11, commi * 2 e 3.*
(ERRATA CORRIGE BU N 22 DEL 27.03.1997)
La stessa sanzione si
applica altresì  per le violazioni delle norme di cui al
presente punto in quanto riferite alla popolazione felina
ai sensi dell' articolo 14, comma 1;
  e) da lire 500.000 a lire 1.500.000 per le violazioni di cui
all' articolo 7.
  2.  Le funzioni inerenti l' irrogazione delle sanzioni
amministrative sono esercitate dai Comuni, anche sulla
base delle segnalazioni cui sono tenuti i servizi veterinari
delle Aziende unità  sanitarie locali.
  3.  I proventi derivanti dall' applicazione delle sanzioni
amministrative affluiscono nel bilancio regionale per essere
erogate a titolo di contributo ai comuni e alle AUSL per la
realizzazione degli interventi di loro competenza.
  4.  Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano
le procedure di cui alla lr 5 luglio 1983, n. 16.

 
Note:

          Nota all'articolo 21, comma 4:
              La  legge  regionale  n.  16/1983   reca:   "Disciplina
          generale   e   delega  per  l'applicazione  delle  sanzioni
          amministrative di competenza regionale".


 

 

ARTICOLO 22

 (Abrogazione e norme transitorie)
 1.  La lr 25 gennaio 1988, n. 4 è  abrogata.
  2.  In sede di prima applicazione i termini di cui agli
articoli 6, 8, 9, 12 e 13 decorrono dall' entrata in vigore
della presente legge.
  3.  Fermo restando quanto disposto dal comma 1, fino
all' entrata in vigore del regolamento di cui all' articolo
20 si applicano, per l' iscrizione all' anagrafe canina e per
il tatuaggio, gli allegati della lr 25 gennaio 1988, n. 4.

 
Note:

          Nota all'articolo 22, comma 1:
              La legge regionale n. 4/1988 reca: "Norme per la  lotta
          al  randagismo  e  per  l'istituzione  dell'anagrafe canina
          regionale".
          Nota all'articolo 22, comma 3:
              Gli  allegati  alla  legge  regionale  n.  4/1988  (per
          l'argomento  della  legge  vedi nella nota all'articolo 22,
          comma 1) concernono la modulistica per:
              -  la  denuncia  del  cane  ai   fini   dell'iscrizione
          all'anagrafe canina e dei tatuaggi (Allegato n. 1);
              - la scheda segnaletica dell'animale (allegato n. 2);
              -  la  denuncia  di scomparsa dell'animale (allegato n.
          3);
              - la denuncia di morte dell'animale (allegato n. 4);
              - la denuncia di cessione dell'animale (allegato n. 5);
              - la comunicazione di  impossibilità   di  mantenimento
          dell'animale (allegato n. 6).


 

 

ARTICOLO 23

 (Disposizioni finanziarie)
 1.  Al finanziamento delle spese per gli interventi previsti
dalla presente legge si provvede:
a) mediante utilizzo delle somme assegnate alla Regione
ai sensi del dl 1 dicembre 1995, n. 509, convertito in
legge 31 gennaio 1996, n. 34;
  b) mediante impiego di quota parte del fondo sanitario
regionale per le spese di parte corrente.
  2.  Per gli interventi di cui all' articolo 17, la Regione può
utilizzare una somma non superiore al venticinque per
cento del fondi assegnati dallo Stato ai sensi della legge
34/ 1996.
 La presente legge sarà  pubblicata sul Bollettino
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione
Marche.
 Ancona, 20 gennaio 1997.

 
Note:

          Nota all'articolo 23:
              Il  D.L. n. 509/1995 convertito con modificazioni dalla
          legge n. 34/1996 reca:
              "Disposizioni urgenti in  materia  di  strutture  e  di
          spese del Servizio sanitario nazionale".